La procedura di recupero crediti se il debitore è all’estero
Con la globalizzazione, gli scambi a livello internazionale sono all’ordine del giorno. La possibilità di interagire in tempo reale tra Paesi e continenti diversi assicura molti vantaggi, accompagnati però anche da alcune problematiche, tra cui, per esempio, le criticità riguardanti il recupero crediti.
Il recupero crediti all’estero, infatti, può essere talvolta un’operazione complessa e difficoltosa. Gli ostacoli che, in alcuni casi, si devono superare quando il debitore – sia esso una persona fisica o giuridica – risiede all’estero, possono essere molteplici: si va dalla difficoltà a provare il credito (suffragata magari da un contratto non sottoscritto con la dovuta chiarezza) all’impossibilità di recuperare sufficienti informazioni finanziarie e commerciali aggiornate riguardanti il debitore, fino al problema di trovare un giudice competente e avviare la procedura legale necessaria per citare in giudizio il debitore. Per i motivi sopra richiamati, diviene indispensabile affidarsi a professionisti specializzati nel recupero crediti internazionale che abbiano una rete capillarmente distribuita di partners in grado di tutelare i diritti dei propri clienti.
Recupero crediti all’estero: la normativa per l’UE
Per quanto riguarda il recupero crediti entro la cerchia dell’Unione Europea, di recente l’Italia ha compiuto un importante passo avanti, adeguandosi al Regolamento Ue n°655/2014, promulgato con l’intento di facilitare il recupero crediti all’estero, sia di natura civile che commerciale. Secondo la normativa, è possibile attuare il sequestro conservativo sui conti correnti bancari del debitore, rimanendo però sempre in ambito europeo. Ciò significa che il sequestro preventivo è possibile solo se l’autorità giudiziaria preposta alla gestione dell’ordinanza si trovi in uno degli Stati membri e che i conti correnti oggetto dell’ordinanza stessa siano sempre in uno Stato membro (ovviamente diverso da quello da cui è partita l’azione legale).
La procedura del recupero crediti all’estero
In base alla normativa UE, l’operazione di recupero crediti all’estero si può attivare nel momento in cui il giudice emette un’ordinanza di obbligo di pagamento, che è immediatamente riconosciuta esecutiva in tutti i Paesi UE, senza necessità di procedure ulteriori. Ordinanza alla mano, il primo passaggio da compiere consiste nell’identificare i dati del conto corrente estero del debitore. In virtù dell’art.14 del Regolamento, a seguito dell’accertamento del debito, il creditore può entrare in possesso di informazioni quali le coordinate bancarie del debitore e il nome e l’indirizzo della banca nella quale è stato aperto il conto.
Quali garanzie per il debitore?
Se è vero che la legge è uguale per tutti e che fino a sentenza avvenuta vige la presunzione di innocenza, allora è anche necessario tutelare il debitore – o presunto tale – per la procedura di recupero crediti all’estero. Innanzitutto, il creditore deve portare all’autorità giudiziaria preposta prove inconfutabili della necessità di congelare il conto corrente del debitore. In alcuni casi, infatti, i crediti non sono ancora esigibili; inoltre, occorre dimostrare che la somma dovuta sia successiva a un evento già accaduto e di cui è possibile stabilire il valore economico, categoria in cui rientrano, per esempio, anche i crediti riguardanti il risarcimento danni o illeciti civili. Da parte sua, il debitore ha a disposizione diversi meccanismi di salvaguardia, come per esempio la possibilità di opporsi o impugnare l’ordinanza di sequestro preventivo.
Recupero crediti esteri in Italia: consigli utili
In molti casi, il recupero crediti all’estero è originato da contratti di vendita effettuati in favore di un acquirente straniero. Il problema principale, in queste situazioni, è che spesso gli accordi tra le due parti vengono presi o tramite scambi di posta elettronica oppure tramite i dati di vendita, come per esempio le fatture, ma raramente viene redatto un contratto scritto dove vengono messi nero su bianco i reciproci obblighi.
Molti soggetti – soprattutto giuridici – si avvalgono, per quanto riguarda la procedura del recupero crediti, degli accordi sottoscritti nel documento di accettazione delle condizioni generali di vendita, che tuttavia rappresenta talvolta un’arma a doppio taglio, in particolare quando si tratta con compratori stranieri. In questi casi, infatti, le condizioni generali di vendita sono una semplice traduzione in inglese di quelle utilizzate in Italia, con la conseguenza che, se in alcune situazioni l’applicazione della legge italiana può essere efficace, in altre può invece rivelarsi assolutamente controproducente. Se dunque per una transazione di affari si fa riferimento alle condizioni generali di vendita, è importante declinarle in base alle caratteristiche del mercato cui ci si rivolge, prestando attenzione al fatto che non possano essere trovati escamotage, da parte del compratore, per dribblare alcuni obblighi ai quali è tenuto e che possono dar luogo a una procedura di recupero crediti.