Il recupero coattivo del credito
Il diritto di un creditore di ottenere quanto dovuto da una controparte insolvente può legittimamente spingersi, esaurita senza successo la fase stragiudiziale del sollecito al pagamento, fino a un recupero coattivo del credito. È cioè contemplato che il debitore sia costretto, indipendentemente dalla sua volontà, ad adempiere l’obbligazione nella misura stabilita dal giudice, con tutti i suoi beni, presenti e futuri, come riportato all’articolo 2740 del Codice Civile.
Non sono ammesse limitazioni della responsabilità, salvo i casi previsti dalla legge, e il credito può essere vantato anche nei confronti degli eredi del soggetto dopo il suo decesso. L’esecuzione forzata ordinata dal tribunale nella forma del pignoramento dei beni rappresenta l’ultimo atto di una procedura di recupero crediti strutturata secondo precisi passaggi e tempistiche.
Ottenimento del titolo esecutivo per il recupero del credito coattivo
Il primo passo per poter procedere nella direzione di un recupero coattivo del credito è entrare in possesso di un titolo esecutivo, che permetta di dimostrare incontrovertibilmente il diritto a riscuotere il credito. È un titolo esecutivo una sentenza di condanna al pagamento emessa nei confronti del debitore, così come cambiali, assegni non pagati e altri titoli di credito atti a certificare l’insoluto.
Il credito da riscuotere deve risultare certo e quantificabile, senza termini né condizioni.
Notifica del titolo esecutivo e precetto
Affinché il titolo esecutivo svolga la sua funzione è essenziale che sia notificato formalmente al debitore. Al debitore andrà inoltre notificato, in contemporanea o in un secondo tempo, un atto di precetto. Il precetto non è altro che un’intimazione ad adempiere l’obbligo entro un termine prestabilito, non inferiore a 10 giorni, facendo presente che in caso contrario si sarà autorizzati a procedere all’esecuzione forzata.
Non è possibile inviare unicamente la notifica di precetto: quest’atto può solo accompagnare o seguire la notifica del titolo esecutivo, che resta indispensabile. In caso contrario si offrirebbe al debitore l’opportunità di opporsi a pieno titolo alla procedura di esecuzione forzata.
Precisiamo che la possibilità di opposizione in tribunale del debitore è ad ogni modo prevista per legge a sua tutela, ma è naturalmente importante per il creditore che questa abbia scarso o nullo margine di riuscita. L’efficacia del precetto decade dopo 90 giorni dalla sua notifica al debitore. Scaduto il termine ne andrà eventualmente notificato un secondo.
Recupero coattivo del credito
L’ultimo passaggio prima dell’esecuzione forzata vera e propria è la notifica al debitore, da parte dell’Ufficiale Giudiziario, dell’atto di pignoramento. Si intima così al debitore di rinunciare a qualsivoglia azione mirata a sottrarre ai creditori i beni di cui dispone e che saranno appunto oggetto del pignoramento nella misura atta a soddisfarne le richieste.
Il pignoramento può intervenire su beni mobili, immobili o presso terzi.
- Sono beni mobili il denaro in contanti, i veicoli intestati o altri oggetti di proprietà del debitore;
- Mentre per beni immobili si intende l’abitazione – inclusa la prima casa, aggredibile nel recupero crediti tra privati – e altri fabbricati o terreni di proprietà;
- Rientra infine nel pignoramento presso terzi l’esecuzione forzata su conti correnti, stipendio o pensione, di fatto nella disponibilità di un soggetto terzo. È possibile procedere al pignoramento del conto anche di un debitore che ha residenza all’estero in uno Stato dell’Unione Europea (regolamento UE 655/2014).
Esistono alcune limitazioni all’atto di recupero coattivo del credito, stabilite per legge a tutela della persona del debitore. Non sono ad esempio pignorabili sussidi di disoccupazione, pensioni di invalidità, né la quota corrispondente alla pensione minima. Lo stipendio può essere pignorato nel limite di 1/5 di quanto percepito. Un pignoramento dei mobili di proprietà escluderà quelli considerati beni di prima necessità, come i letti e la cucina.
Indagini preliminari e in corso d’opera per il recupero crediti coattivo
In una procedura di recupero crediti, ancor più se coattiva, può risultare particolarmente utile svolgere indagini preliminari e in corso d’opera rispetto alla posizione economica e patrimoniale del debitore, al fine di avere un quadro veritiero e il più possibile preciso dei beni (mobili, immobili e presso terzi) di sua proprietà ed effettivamente aggredibili.
Ad ottenere questo tipo di investigazione è altamente consigliabile siano esperti del settore del recupero crediti, che conoscano a fondo le procedure più efficaci ammesse per legge in questo contesto. Compila il form sottostante per chiedere maggiori informazioni.