Quando un debito va in prescrizione

quando un debito va in prescrizione

Trovandosi nella condizione di dover recuperare un credito è bene conoscere e avere sotto controllo tempistiche e scadenze delle azioni utili a far valere i propri diritti. È opportuno quindi sapere quando un debito va in prescrizione e fare in modo di sollecitare il relativo pagamento entro i termini previsti a norma di legge, superati i quali la controparte può ottenere di essere liberata a tutti gli effetti dall’obbligazione.

Quando vanno in prescrizione i debiti: la prescrizione ordinaria

La prescrizione ordinaria, secondo quanto riportato all’articolo 2946 del Codice Civile, vede estinguersi i diritti sul credito trascorsi 10 anni, salvo casi particolari previsti in materia. Agli articoli 2954 e seguenti del Codice Civile si legge, ad esempio, che si prescrivono in soli 6 mesi i diritti degli albergatori e degli osti per vitto e alloggio somministrati, mentre si prescrivono in un anno i diritti dei commercianti al minuto, dei farmacisti, dei lavoratori per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese. Si può agire entro 3 anni per far valere i diritti dei liberi professionisti, per la prestazione offerta e per il rimborso spese relativo alla stessa. È bene ricordare che la prescrizione decorre anche in caso ci sia stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni, come previsto all’articolo 2958 del Codice Civile. Per conoscere o verificare quali tempistiche si debbano rispettare in un caso specifico, il creditore può rivolgersi ad avvocati e consulenti specializzati nel recupero crediti, le figure più adatte a fornire risposte a questa tipologia di dubbi.

Quando vanno in prescrizione i debiti: la prescrizione estintiva

Si parla di prescrizione estintiva (articolo 2934 del Codice Civile) per indicare come ogni diritto si estingua nel caso il titolare non lo eserciti entro i tempi prefissati per legge. Al creditore spetta necessariamente farsi carico dei tentativi di recupero crediti e agire d’anticipo sui tempi di prescrizione, pena la perdita del proprio diritto. Al debitore spetta richiedere esplicitamente di potere usufruire della prescrizione per liberarsi dagli obblighi contratti senza avere provveduto al pagamento. La prescrizione non è quindi automatica, né può essere decisa d’ufficio dal giudice. Sta alla parte interessata, ossia al debitore, eccepirla. È importante anche ricordare che non è ammesso un accordo tra le parti che modifichi i tempi di prescrizione fissati dalla legge, né è possibile rinunciare alla prescrizione in fase contrattuale. Qualunque clausola in questa direzione è da considerarsi nulla. Di fatto però il debitore può rinunciare, volontariamente o involontariamente, ad avvalersi della prescrizione dopo la scadenza dei termini e quando cioè sarebbe suo diritto usufruirne. Chi avesse pagato un debito quando già prescritto non può ottenere che l’importo corrisposto gli sia restituito.

Ai fini del calcolo dei tempi di prescrizione vale quanto riportato all’articolo 2935 del Codice Civile: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel conto rientreranno tutti i giorni del calendario, feriali e festivi, senza esclusioni.

È possibile interrompere la prescrizione?

Certamente. Il creditore può interrompere la prescrizione mediante diverse forme di sollecito al pagamento all’indirizzo del debitore, purché le comunicazioni a questo scopo avvengano in forma scritta.

La messa in mora del debitore, azione che precede eventuali passaggi in sede giudiziale, ha tra gli effetti immediati proprio quello di interrompere i tempi di prescrizione del debito. La costituzione in mora del debitore è inoltre la strada da seguire per ottenere il pagamento degli interessi maturati in seguito al ritardo nel pagamento. Come è facilmente intuibile, qualsiasi altra azione giudiziale successiva al sollecito e alla diffida (decreto ingiuntivo, atto di precetto e pignoramento) ha effetti sul calcolo della prescrizione a vantaggio del creditore.

La prescrizione può essere interrotta, anche inavvertitamente, dal debitore che riconosca la propria obbligazione per iscritto. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, qualora il debitore contestasse l’importo o chiedesse al creditore di rateizzare quanto dovuto, ammettendo quindi formalmente di essere tenuto al pagamento.

Adesso che hai tutte le informazioni necessarie non perdere tempo e denaro, i tuoi crediti aspettano di essere recuperati!


    Ho letto e accetto l’informativa relativa al Trattamento dei Dati Personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 artt. 13 e 14*

    Vi autorizzo a contattarmi e inviarmi email di carattere informativo e/o promozionale che potrebbero interessarmi

    * Campi richiesti

    Ecco la guida "Stop ai crediti insoluti. Guida pratica per le aziende"
    Ecco la guida "Stop ai crediti insoluti. Guida pratica per le aziende"