Quando un debito va in prescrizione
Trovandosi nella condizione di dover recuperare un credito è bene conoscere e avere sotto controllo tempistiche e scadenze delle azioni utili a far valere i propri diritti. È opportuno quindi sapere quando un debito va in prescrizione e fare in modo di sollecitare il relativo pagamento entro i termini previsti a norma di legge, superati i quali la controparte può ottenere di essere liberata a tutti gli effetti dall’obbligazione.
Quando vanno in prescrizione i debiti: la prescrizione ordinaria
La prescrizione ordinaria, secondo quanto riportato all’articolo 2946 del Codice Civile, vede estinguersi i diritti sul credito trascorsi 10 anni, salvo casi particolari previsti in materia. Agli articoli 2954 e seguenti del Codice Civile si legge, ad esempio, che si prescrivono in soli 6 mesi i diritti degli albergatori e degli osti per vitto e alloggio somministrati, mentre si prescrivono in un anno i diritti dei commercianti al minuto, dei farmacisti, dei lavoratori per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese. Si può agire entro 3 anni per far valere i diritti dei liberi professionisti, per la prestazione offerta e per il rimborso spese relativo alla stessa. È bene ricordare che la prescrizione decorre anche in caso ci sia stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni, come previsto all’articolo 2958 del Codice Civile. Per conoscere o verificare quali tempistiche si debbano rispettare in un caso specifico, il creditore può rivolgersi ad avvocati e consulenti specializzati nel recupero crediti, le figure più adatte a fornire risposte a questa tipologia di dubbi.
Prescrizione breve: di cosa si tratta
La prescrizione breve rappresenta un’eccezione significativa rispetto al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’articolo 2954; infatti, alcune categorie di crediti si estinguono in un termine più breve di cinque anni.
Tali crediti includono:
- debiti condominiali: si riferiscono sia ai proprietari di abitazioni che ai locali adibiti a uso commerciale;
- canoni di locazione: relativi sia all’uso abitativo che non abitativo;
- bollette telefoniche: si prescrivono in cinque anni, mentre quelle relative a luce, acqua e gas si prescrivono in due anni.
Inoltre, sono soggetti a prescrizione breve i pagamenti periodici, come:
- abbonamenti a servizi di pay-tv o piattaforme web;
- interessi sui mutui;
- utili dei soci di un’azienda.
Anche i crediti derivanti da rapporti lavorativi devono essere reclamati entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, includendo:
- stipendi;
- TFR (Trattamento di Fine Rapporto);
- indennità.
Di particolare rilevanza sono poi i crediti verso lo Stato e le amministrazioni pubbliche, con una prescrizione di cinque anni per:
- tasse locali: IMU, TARI;
- sanzioni amministrative, penali e tributarie: ad esempio, multe stradali e ritardi fiscali;
- contributi previdenziali: dovuti all’INPS e all’Inail.
Quando vanno in prescrizione i debiti: la prescrizione estintiva
Si parla di prescrizione estintiva (articolo 2934 del Codice Civile) per indicare come ogni diritto si estingua nel caso il titolare non lo eserciti entro i tempi prefissati per legge. Al creditore spetta necessariamente farsi carico dei tentativi di recupero crediti e agire d’anticipo sui tempi di prescrizione, pena la perdita del proprio diritto. Al debitore spetta richiedere esplicitamente di potere usufruire della prescrizione per liberarsi dagli obblighi contratti senza avere provveduto al pagamento. La prescrizione non è quindi automatica, né può essere decisa d’ufficio dal giudice. Sta alla parte interessata, ossia al debitore, eccepirla. È importante anche ricordare che non è ammesso un accordo tra le parti che modifichi i tempi di prescrizione fissati dalla legge, né è possibile rinunciare alla prescrizione in fase contrattuale. Qualunque clausola in questa direzione è da considerarsi nulla. Di fatto però il debitore può rinunciare, volontariamente o involontariamente, ad avvalersi della prescrizione dopo la scadenza dei termini e quando cioè sarebbe suo diritto usufruirne. Chi avesse pagato un debito quando già prescritto non può ottenere che l’importo corrisposto gli sia restituito.
Ai fini del calcolo dei tempi di prescrizione vale quanto riportato all’articolo 2935 del Codice Civile: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nel conto rientreranno tutti i giorni del calendario, feriali e festivi, senza esclusioni.
È possibile interrompere la prescrizione?
Certamente. Il creditore può interrompere la prescrizione mediante diverse forme di sollecito al pagamento all’indirizzo del debitore, purché le comunicazioni a questo scopo avvengano in forma scritta.
La messa in mora del debitore, azione che precede eventuali passaggi in sede giudiziale, ha tra gli effetti immediati proprio quello di interrompere i tempi di prescrizione del debito. La costituzione in mora del debitore è inoltre la strada da seguire per ottenere il pagamento degli interessi maturati in seguito al ritardo nel pagamento. Come è facilmente intuibile, qualsiasi altra azione giudiziale successiva al sollecito e alla diffida (decreto ingiuntivo, atto di precetto e pignoramento) ha effetti sul calcolo della prescrizione a vantaggio del creditore.
La prescrizione può essere interrotta, anche inavvertitamente, dal debitore che riconosca la propria obbligazione per iscritto. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, qualora il debitore contestasse l’importo o chiedesse al creditore di rateizzare quanto dovuto, ammettendo quindi formalmente di essere tenuto al pagamento.