Debiti ereditari: quali sono?
È previsto che al decesso di un debitore il creditore possa, in diversi casi ma non sempre, rivalersi sugli eredi per ottenere quanto gli spetta. Posto che un’eredità può essere rifiutata in toto, rinunciando a beni, crediti e debiti del defunto, è bene sapere quali debiti si ereditano nel caso invece si scegliesse di seguire un normale iter di successione e quali azioni può mettere in atto un creditore non ancora soddisfatto.
In base a quanto stabilito all’articolo 2740 del Codice Civile, un debitore è tenuto a rispondere delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Tecnicamente, un creditore ha diritto di tentare di ottenere il pagamento degli insoluti per l’intera vita del debitore e anche oltre, in presenza di eredi. Quando si ereditano i debiti di una persona deceduta la si sostituisce difatti nella contrapposizione con i creditori, fermo restando la necessità che siano periodicamente interrotti i termini della prescrizione.
Distinzione tra debiti ereditari e debiti non ereditari
Tuttavia, non tutti i debiti contratti in vita da una persona passano in successione. Vanno distinti infatti i debiti cosiddetti ereditari da quelli che non lo sono. In linea generale, sono debiti ereditari i debiti non considerati di natura strettamente personale.
Quali debiti si ereditano
Rientrano tra i debiti ereditari:
- mutui e finanziamenti in essere,
- le fatture delle utenze domestiche scadute prima del decesso dell’intestatario,
- le tasse relative al periodo di imposta in cui la persona era in vita (ma non le eventuali sanzioni correlate per mancato o tardivo pagamento),
- le cartelle esattoriali (per quanto riguarda la quota capitale, restando invece esclusi gli interessi maturati per tardivo pagamento),
- le spese condominiali di un appartamento ereditato, quando non ancora corrisposte e relativamente agli ultimi due anni.
Si trasmettono agli eredi anche le fideiussioni. Gli eredi in questo caso, subentrando al defunto, possono recedere dall’obbligo solo se questa opzione era prevista anche per il contraente, negli stessi modi e tempi.
Indipendentemente dalla tipologia di insoluto, i creditori che hanno la possibilità di rivalersi sugli eredi del debito terranno conto che questi lo diventano pro quota. Ciò significa che ciascun erede risponde delle obbligazioni contratte dal defunto esclusivamente in proporzione alla quota di eredità ricevuta. Fanno eccezione le imposte sui redditi e le imposte di successione, per le quali lo Stato ha la possibilità di avanzare richiesta a un solo erede (che poi si rivarrà sui coeredi), rientrando questo tipo di debito nei casi in cui è ammessa solidarietà passiva.
Se un erede non paga i debiti contratti dal defunto, il creditore può agire utilizzando gli stessi strumenti, stragiudiziali e giudiziali, normalmente in suo possesso in questo contesto, fino al pignoramento dei beni del debitore.
Vigente la cosiddetta responsabilità parziaria del debito, ciascun erede è tenuto a rispondere solo per la quota di debito ereditata e non è responsabile di eventuali controversie tra coeredi e creditori. Una volta saldata la propria quota di debito l’erede è quindi da considerarsi libero da ogni obbligo nei confronti dei creditori del defunto.
Va tenuto poi presente che esiste la possibilità di ereditare con beneficio d’inventario, mantenendo cioè distinto il proprio patrimonio da quello del defunto. In questo caso l’erede è tenuto a rispondere del debito unicamente con le somme ereditate. Non è richiesto quindi, indipendentemente dall’ammontare del debito, che versi ai creditori più di quanto ricevuto nella sua quota di successione.
Quali debiti non si ereditano
Resta ora da capire quando gli eredi non devono pagare i debiti e in quali casi dunque i creditori non hanno alcuna possibilità di rientrare delle somme spettanti.
Innanzitutto va precisato che sono esclusi da obblighi nei confronti dei creditori del defunto i legatari, ovvero coloro che hanno ricevuto in eredità un particolare bene e non una quota sul totale della successione.
Sono poi considerate obbligazioni strettamente personali e dunque non trasmissibili ereditariamente:
- le multe stradali e più in generale le sanzioni di tipo amministrativo e fiscale,
- le sanzioni di tipo penale (eccezione fatta per gli abusi edilizi, in caso si ereditasse l’immobile oggetto di successiva demolizione),
- gli assegni di mantenimento per l’ex coniuge,
- tutto ciò che rientra nella voce debiti di gioco e scommesse, le offerte di beneficenza a enti pubblici o privati.
Non è inoltre naturalmente possibile riscuotere presso gli eredi debiti ormai prescritti.