Cartolarizzazione dei crediti: cos’è e come funziona
Tra le procedure a disposizione per gestire e recuperare insoluti, può essere presa in considerazione, in più casi e nel rispetto di particolari requisiti, la cartolarizzazione dei crediti, disciplinata dalla legge n°130 del 30 aprile 1999 e successive modifiche.
Le disposizioni vigenti in materia trovano riscontro anche a livello comunitario, con norme ugualmente valide in tutti i Paesi Membri dell’Unione Europea. Si farà in particolare riferimento, a questo proposito, al Regolamento UE 2021/557.
Cartolarizzazione dei crediti: cos’è
Per avere un quadro preciso rispetto a questo strumento di gestione del credito e alle sue possibili applicazioni, è bene partire dal definire cosa significa cartolarizzazione dei crediti e quali sono gli attori principali dell’operazione.
Tecnicamente, la cartolarizzazione è una forma di cessione a titolo oneroso di uno o più crediti vantati. Più precisamente il creditore cede i propri crediti all’attivo a una società veicolo (anche indicata con l’acronimo SPV, Special Purpose Vehicle), che al fine di pagarne il prezzo di acquisto emette dei titoli obbligazionari, traducendo così di fatto il debito “in carta”.
I titoli vengono poi collocati presso investitori, i crediti ceduti riscossi e le somme incassate destinate ai portatori dei titoli per il pagamento di interessi e somma capitale. Di fatto con la cartolarizzazione il rischio relativo al credito viene trasferito da chi cede il credito ai titolari delle obbligazioni emesse dalla società veicolo.
Le obbligazioni sono divise in classi di rating, con vari livelli di rischio. La società veicolo non è autorizzata, per legge, ad esercitare attività che non siano strettamente connesse alla cartolarizzazione e i crediti oggetto dell’operazione costituiscono un patrimonio separato da quello della stessa società. Questo si traduce anche nell’impossibilità di intervento sul patrimonio da parte di creditori differenti dai portatori dei titoli obbligazionari emessi per finanziare l’acquisto dei crediti.
La società di cartolarizzazione, emettendo i titoli che finanziano l’acquisto dei crediti, funge così da intermediario tra i creditori iniziali e gli investitori che si sostituiscono ad essi avendo sottoscritto le obbligazioni proposte.
Cartolarizzazione dei crediti: come funziona
Chi può accedere alla cartolarizzazione dei crediti?
Possono avere accesso alla cartolarizzazione dei crediti sia aziende private che enti pubblici. In diversi casi a utilizzare questa opzione sono le banche. Chi cede il credito (originator) conta di rientrare in tempi brevi della liquidità collegata ai crediti deteriorati e a questo scopo individua un pacchetto creditizio da proporre alla società veicolo.
Come avviene la cartolarizzazione dei crediti
Concordata la cessione del credito (pro-soluto), la società di cartolarizzazione si occupa di emettere i titoli e collocarli sul mercato. Agli attori principali (originator, società veicolo e investitori) si possono aggiungere quindi banche, società di rating ed eventuali garanti dell’operazione.
Differenza tra cartolarizzazione dei crediti e cessione del credito
Proseguiamo aggiungendo alcune precisazioni su come funziona la cartolarizzazione dei crediti rispetto a una più classica cessione del credito, essendo i due interventi finanziari distinguibili su più piani.
Una prima differenza si ha nel fatto che l’operazione di cartolarizzazione deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e questo rende superfluo notificare la cessione al debitore all’origine del credito ceduto. Il passaggio in Gazzetta Ufficiale assicura l’efficacia della cessione a terzi, andando a semplificare la pubblicità dell’intervento. Vale per la cartolarizzazione come per la cessione del credito quanto previsto dall’articolo 1263 del codice civile, dunque le garanzie personali e reali che assicurano il credito lo seguono nel trasferimento al cessionario. Se la cessione riguarda più crediti, in base alla legge 130/1999 questi dovranno essere individuabili in blocco, a garanzia della loro omogeneità giuridico-finanziaria.
Aggiornamenti alle norme disciplinanti la cartolarizzazione hanno introdotto negli anni nuove possibilità nel contesto di una gestione dei crediti deteriorati da parte di banche e altri intermediari finanziari. La legge 96/2017 precisa che le società di cartolarizzazione che si sono rese cessionarie dei crediti possono, nel rispetto dei requisiti di legge, concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto. Ugualmente, le società di cartolarizzazione possono acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente. Ulteriori precisazioni e aggiornamenti sono contenuti nella legge 145/2018 e nel D.l. 34/2019.